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Legge annuale per il mercato e la concorrenza – adempimenti per le associazioni di volontariato

La Legge 04/08/2017 n. 124 art. 1 c. 125-127 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore in data 29/08/2017, al fine di rendere maggiormente trasparenti i rapporti tra soggetti privati (e del privato sociale) e Pubblica Amministrazione, ha comportato l’obbligo di pubblicazione di informazioni di carattere economico derivanti da tutti i rapporti contrattuali intrattenuti nell’esercizio precedente (2017).
In particolare il comma 125 prevede: “A decorrere dall’anno 2018…omissis… nonche’ le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e …omissis…, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”.
Nel comma 127 viene inoltre precisato che, l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (2017).
La sanzione prevista, che a giudizio dello scrivente appare davvero spropositata, prevede la restituzione delle somme percepite.
Stea Consulting srl sta predisponendo strumenti per la ottemperanza a tale obbligo normativo.
Potete contattarci alla pagina contatti compilando il form.

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