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Cosa cambia per le associazioni di volontariato?

Molte sono le novità per le associazioni di volontariato introdotte dal D.LGS 81/08 così come modificato dal D.LGS 106/09.

  1. All’art. 3 del Testo Unico viene inserito un nuovo comma, il 12-bis, che circa i volontari, sia quelli di cui alla legge 266/91 sia quelli che effettuano il servizio civile, precisa che gli vengono applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell’art. 21 del Testo Unico. Per effetto dell’applicazione di tale norma, pertanto, i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali in modo conforme alle disposizioni contenute nel succitato Testo Unico; e dovranno, qualora svolgano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità. Essi avranno, inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Nel caso in cui la prestazione del volontario si svolga nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (ad esempio un ospedale), il comma 12-bis del D.lgs 81/08 l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sul datore di lavoro ricade,anche l’obbligo di adottare le misure utili ad eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della stessa organizzazione.
  2. Per quanto concerne le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, che le disposizioni del decreto legislativo medesimo si applicano tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  3. La nuova definizione di datore di lavoro. Secondo l’art. 2 esso è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. A giudizio dello scrivente, in questa definizione rientra appieno la figura del Governatore o del Presidente di un’associazione di volontariato che da statuto costitutivo è individuato come il legale rappresentante dell’associazione stessa. È da precisare che agli effetti della normativa prevenzionistica la verifica della qualità di datore di lavoro non deve essere valutata esclusivamente in relazione alla titolarità del rapporto di lavoro, bensì in senso sostanziale come colui che materialmente esercita la gestione della struttura. Da ciò consegue la possibilità della individuazione di più soggetti configurabili come datore di lavoro, sui quali ricadono le incombenze previste dalla norma.
  4. L’esclusione dei volontari dal conteggio del numero dei lavoratori dal quale il decreto fa discendere particolari obblighi. Questa esclusione sembrerebbe in conflitto con quanto sancito dall’art. 2 nell’equiparazione del volontario al lavoratore, salvo diverse interpretazioni che saranno date in sede di prima applicazione della norma, in quanto in sostanza prevede che il datore di lavoro non ha l’obbligo di applicare alcune disposizioni specifiche del testo unico che scattano a seconda del numero di lavoratori presenti, tra i quali appunto non vanno compresi i volontari.
  5. Il recepimento con modifiche, nell’art. 300 del TU, dell’art. 9 della L. 123/07. Quest’ultimo articolo prevedeva l’introduzione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote per l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo l’art. 25-septies nel D.Lgs. 231/01 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). L’art. 300 apporta una modifica all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01, distinguendo l’omicidio colposo dalle lesioni gravi o gravissime nella definizione delle sanzioni amministrative applicabili, con la loro conseguente gradazione. A tale proposito va detto che secondo l’art. 30 del TU il modello di organizzazione e gestione che esoneri dalle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, così come già previsto dal citato D.Lgs 231/01, oltre a potere essere adottato, deve essere attuato in modo da garantire che l’azienda si doti di un valido sistema organizzativo per l’adempimento di una serie di obblighi di natura giuridica puntualmente descritti nel comma 1 di detto articolo.
  6. Il recepimento dell’art. 3 della L. 123/07 nell’art. 26 del TU. L’art. 3 della L. 123/07 apportava modifiche all’art. 7 del D.Lgs 626/94 in materia di appalti dei lavori con l’introduzione della tessera di riconoscimento dei lavoratori (e quindi anche dei volontari) durante lo svolgimento di attività in appalto (ad es. 118 in convenzione, centri prima accoglienza, ecc.), con la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza congiuntamente alla stazione appaltante, e con l’individuazione dei costi per la sicurezza (che, ricordiamo, non possono essere oggetto di ribasso in gara) da indicare esplicitamente nei contratti di appalto.
  7. L’introduzione della responsabilità sociale dell’impresa come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

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