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Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, ha previsto misure di sostegno alle imprese e l’economia, prevedendo anche proroghe dei termini anche il terzo settore.
In particolare l’ art. 35 del Decreto, prevede il differimento al 31 ottobre 2020 di una serie di termini che riguardano:
-le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 );
-le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
-le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
I termini differiti dalla normativa in oggetto sono:
-l’approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore in modo tale da preservare la funzionalità di detti enti, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria.
-la possibilità, per l’anno in corso, di approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020. Ciò anche ove previsioni di legge, regolamento o statuto diano diverse indicazioni.
Questa ultima possibilità riguarda gli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (la cui durata viene stabilita di 6 mesi).
Detti enti sarebbero infatti tenuti a riunire gli organi competenti per procedere all’ approvazione dei bilanci, con evidenti difficoltà a garantire il rispetto delle norme sulla distanza di sicurezza introdotte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Lo stesso dicasi per le Assemblee di approvazione delle modifiche statutarie.
Infine l’art. 22 del D.L. prevede l’acceso alla cassa integrazione in deroga da parte degli enti del terzo settore.
“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”.

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